STATUTO

dell’associazione “Africa Sottosopra ONLUS”

Art. 1

Costituzione

E’ costituita l’Associazione denominata “Africa Sottosopra organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o in forma abbreviata “Africa Sottosopra Onlus”, con sede in Roma (RM), in via Don Pasquino Borghi numero 196.

L’acronimo “Onlus” sarà utilizzato, oltre che nella denominazione, in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2

Scopi e Attività

L’Associazione, non avente finalità di lucro, ha come scopo principale la beneficenza e l’assistenza socio-assistenziale a favore sia di persone indigenti od in grave stato di necessità, a causa di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari in Italia che dei membri di collettività estere in tale stato.

L’Associazione, avente esclusivamente il perseguimento di finalità di solidarietà sociale, promuove i principi dei diritti umani ed il superamento dell’emarginazione sociale ed economica.

L’Associazione, in diretta colleganza con quanto sopra enunciato, si prefigge di svolgere e promuovere:

a.  attività di beneficenza, di sostegno e di accoglienza alle persone indigenti, ai profughi ed agli immigrati indigenti,  con particolare attenzione alla popolazione del Malawi;

b.  attività di solidarietà sociale e sostegno di famiglie numerose e disagiate, ed in particolare riferimento di extracomunitari sia residenti nei paesi del terzo Mondo che in Italia;

c.  attività di assistenza degli indigenti mandati anche dalle parrocchie od altri istituti similari per la fornitura di abiti, cibo e altro;

d.  iniziative di assistenza agli indigenti negli ospedali;

e.  la sensibilizzazione della comunità alla testimonianza della carità e all’impegno per la giustizia e la pace, in fedeltà al precetto evangelico della carità e in risposta ai problemi del territorio e del mondo;

f.  la conoscenza delle forme di povertà e di bisogno presenti sul territorio nonché delle cause e circostanze che le originano, e favorirne la presa di coscienza della comunità;

g.  l’opera di informazione e sensibilizzazione intorno ai problemi e le povertà su scala mondiale;

h.  lo studio delle formi di coinvolgimento e risposta di fronte ai bisogni e alle povertà del territorio e svolgere un contemporaneo compito di informazione e chiamata in causa delle istituzioni e della società civile;

i.  l’impegno di volontariato e assicurare ai volontari adeguata formazione spirituale e operativa;

j.  la diffusione di stili di vita improntati all’accoglienza, all’ospitalità, al dono di se;

k.  il collegamento a gruppi, associazioni e iniziative anche ecclesiali nel campo della carità;

l.  la collaborazione, nel rispetto della propria e altrui identità, con altre iniziative e proposte di promozione umana.

L’Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività di beneficenza e di solidarietà sociale e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, per il migliore raggiungimento dei propri fini in base a quanto disposto dal D.Lgs. n.460/97 e successive modifiche.

L’Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente con particolare riferimento al D.Lgs. n. 460/97.

L’Associazione è aperta a chiunque condivida i principi della solidarietà sociale.

L’Associazione non svolge attività diverse da quelle istituzionali.

L’Associazione può compiere ogni atto ed ogni operazione finanziaria, mobiliare ed immobiliare, in proprio o mediante convenzioni ovvero, senza fini di speculazione finanziaria, di partecipazione ad Enti o Società che siano utili al conseguimento degli scopi associativi nell’ambito del disposto del D.Lgs. n. 460/97.

A tal fine l’Associazione potrà, attraverso gli organi rappresentativi, acquisire a qualsiasi titolo nel rispetto della vigente normativa, nonché cedere, permutare, dare e prendere in locazione, in uso o in comodato, beni mobili ed immobili, comprese strutture, impianti, attrezzature scientifiche e tecniche di ogni genere e mezzi di trasporto, in conformità alle finalità indicate nello Statuto.

Per l’espletamento delle attività di cui sopra la presente Associazione potrà essere anche titolare di canali televisivi e radiofonici, nonché di testate giornalistiche ed esercitare attività di redazione ed editoriale sempre conformemente alle norme statutarie ed in ossequio alle norme vigenti in materia e al dettato delle disposizioni sancite dal D.Lgs. n. 460/97.

L’Associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 460/97 e successive modificazioni ed integrazioni.

Inoltre l’Associazione:

– svolge soltanto le attività indicate nel presente articolo e quelle ad esse direttamente connesse;

– non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, Statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

– impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

– in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell’Associazione, sentito l’organismo di controllo, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

– prevede per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e di regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.

Quanto sopra indicato seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché in base ai principi generali sanciti dall’ordinamento giuridico.

Art. 3

Organi

Sono organi dell’Associazione:

– l’Assemblea degli associati;

– il Presidente;

– il Consiglio Direttivo;

– il Collegio Sindacale, se nominato.

Tutte le cariche sono elettive e gratuite.

Art. 4

Associati

1. Sono associati tutte le persone maggiorenni che condividendo le finalità dell’Associazione desiderino aderire alla stessa e che, avendone fatta richiesta, ne ottengano l’ammissione dal Consiglio Direttivo.

2. Nella domanda di adesione l’aspirante associato dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell’Associazione.

3. Possono far parte dell’Associazione donne e uomini, italiani o stranieri, che condividano le finalità dell’Associazione e che abbiano i requisiti di onorabilità; gli associati verranno ammessi a far parte della Associazione sulla base delle delibere del Consiglio Direttivo; la relativa iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio stesso.

4. Tutti gli associati cessano di appartenere all’Associazione per:

– dimissioni volontarie mediante comunicazione scritta diretta al Consiglio Direttivo almeno due mesi prima della fine dell’anno sociale;

– non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno un anno:

– decesso;

– indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo.

5. Tutti gli associati hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, e a recedere dall’appartenenza all’Associazione.

6. Gli associati sono tenuti a rispettare le regole del presente Statuto, a pagare la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre di ogni anno ed i contributi stabiliti nell’ammontare fissato nell’assemblea.

7. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo; le prestazioni che gli associati effettueranno a favore dell’Associazione sono sempre a titolo gratuito, in conformità alle finalità istituzionali della stessa.

8. L’ammissione all’Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo.

9. Le quote sono intrasferibili.

10. L’esclusione dell’associato per gravi motivi, ai sensi dell’articolo 24 del codice civile, è deliberata dal Consiglio Direttivo.

11. Gli associati recedenti od esclusi e che, comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non hanno diritto alla restituzione dei contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

12. Il Consiglio Direttivo può nominare quali soci onorari le persone o le istituzioni che abbiano acquisito particolare prestigio in campo umanitario e che fattivamente collaborino con l’Associazione condividendone gli scopi istituzionali.

Art. 5

Assemblea

1. L’Assemblea degli associati, composta da tutti gli associati effettivi in regola con il pagamento della quota associativa, è convocata una volta all’anno dal Presidente o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati in regola con il pagamento della quota associativa, mediante comunicazione scritta contenente l’ordine del giorno, portata a conoscenza degli associati almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione con idonei mezzi (fax, e-mail, raccomandata).

2. L’Assemblea elegge tra i suoi membri il Consiglio Direttivo e, tra essi, il Presidente.

3. L’Assemblea approva il bilancio; inoltre approva ed eventualmente modifica gli indirizzi generali ed il programma operativo annuale che vengono ad essa sottoposti dal Consiglio Direttivo.

4. L’associato non può rappresentare più di due associati.

5. L’Assemblea delibera in prima convocazione a maggioranza dei voti e con la presenza, anche per delega, di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione a maggioranza dei voti qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 6

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è costituito da non meno di tre a non più di sette membri; dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Esso si riunisce almeno due volte l’anno; può inoltre essere convocato su richiesta del Presidente o di almeno due componenti.

Per la validità delle delibere occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del membro più anziano.

Ad esso spettano i poteri esecutivi e operativi dell’Associazione.

In particolare il Consiglio Direttivo ha il compito di:

– predisporre il bilancio consuntivo e preventivo nonché i programmi da sottoporre alla approvazione dell’Assemblea;

– esercitare ogni potere inerente al funzionamento dell’Associazione;

– ammettere nuovi associati;

– deliberare l’eventuale esclusione di associati;

– predisporre il regolamento interno dell’Associazione;

– determinare la quota associativa annuale;

– nominare tra i suoi componenti, se del caso, un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere;

– deliberare l’instaurazione di rapporti di lavoro sia dipendente che autonomo;

– deliberare sulle spese, eccetto quelle inferiori ad euro 10.000,00 (diecimila/00) che possono essere effettuate dal Presidente;

– accettare lasciti e donazioni;

– adottare qualsiasi altra delibera che non sia di competenza dell’Assemblea;

– deliberare sugli atti di straordinaria amministrazione autorizzando il Presidente al compimento degli stessi.

Il Consiglio Direttivo può istituire Comitati di studio e/o ricerca sulla base di un progetto specifico elaborato dallo stesso.

Art. 7

Collegio Sindacale

L’assemblea ordinaria degli associati può nominare tre Sindaci effettivi e due supplenti tra gli iscritti al Registro del revisori Contabili.

Essi possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo, vigilano sull’amministrazione dell’associazione e sull’osservanza del presente Statuto anche mediante verifiche trimestrali da trascrivere su un apposito registro appositamente istituito.

I Sindaci esaminano ed esprimono parere sul bilancio preventivo ed annuale dell’Associazione e presentano all’assemblea la propria relazione di controllo.

I revisori restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 8

Presidente

Il Presidente:

– ha l’amministrazione ordinaria e la rappresentanza legale dell’Associazione;

– presiede le riunioni degli organi dell’Associazione;

– convoca il Consiglio Direttivo e l’Assemblea;

– è sostituito dal Vicepresidente, se nominato, in caso di assenza o impedimento.

Art. 9

Segretario

Il Segretario, se nominato, redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea; svolge inoltre attività di coordinamento tra gli organi di quest’ultima e tra i diversi servizi.

Art. 10

Esercizi sociali e Bilancio

L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio dell’esercizio da sottoporre all’approvazione dell’assemblea entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.

La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l’assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, deve essere tenuto presso la sede dell’Associazione a disposizione degli associati che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.

Il Tesoriere, se nominato, è responsabile della gestione contabile dell’Associazione, tiene l’inventario dei beni e redige annualmente il bilancio dal quale devono risultare le risultanze contabili sulla base dei principi di trasparenza contabile anche in riferimento alle raccomandazioni redatte dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti in materia di enti non commerciali.

Art. 11

Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

– dalle somme di denaro e da ogni altro bene mobile ed immobile, che potrà pervenire all’Associazione per donazione, eredità, legato, acquisto in qualsiasi altra forma, a titolo sia gratuito che oneroso (sempre che i contributi siano espressamente destinati a incrementare il patrimonio per i fini indicati nello scopo dell’Associazione);

– dalle somme derivanti e prelevate dai redditi dell’Associazione che il Consiglio Direttivo delibererà di destinare a incrementare il patrimonio;

Le rendite rendite dell’Associazione sono costituite:

– dai frutti del patrimonio;

– dai contributi, sovvenzioni da enti, da istituzioni e da altri soggetti, pubblici o privati e non destinati espressamente all’incremento del patrimonio;

– da ogni altro cespite non esplicitamente destinato all’incremento del patrimonio;

– dai proventi derivanti dallo svolgimento della sua attività.

L’Associazione provvede al conseguimento degli scopi di cui all’articolo 2 (due) con le rendite del suo patrimonio.

Art. 12

Modifiche dello Statuto

Il presente Statuto può essere modificato, purché la relativa delibera venga approvata con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

Art. 13

Scioglimento e liquidazione

L’Associazione si scioglie per delibera dell’Assemblea ed in base alle norme stabilite dal codice civile ed in base al dettato del D.Lgs. n. 460/97.

L’Assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione e la nomina dei liquidatori ha in ogni caso l’obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di attività sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23 Dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 14

Norme di rinvio

Per quanto non contemplato dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Libro 1°, Titolo II del codice civile, nonché quelle previste dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 in concerto con le disposizioni legislative vigenti.